giovedì 1 settembre 2016

Elezioni Provinciali di secondo livello, serve un po' di verità

Corriere del Veneto, 01-09-2016
Finita la pausa estiva torniamo a pubblicare qualche commento.

Al di là delle valutazioni nel merito dei candidati che si sono presentati per le elezioni provinciali di secondo livello e delle liste a loro sostegno, sono arcistufo di leggere da giorni una falsità grande come una casa, ben sintetizzata dal titolo dell'articolo a fianco: La candidatura di Manildo [ndr. Sindaco del capoluogo]? Lo dice la Legge".

Falso!!!

La presunta "naturale predisposizione" del sindaco del capoluogo alla presidenza della provincia contenuta nella legge cosiddetta Delrio non esiste.
Anzi, è segno di una deriva, non nuova, di certi personaggi politici che già si manifesta ancora prima dell'insediamento del "nuovo" ente di secondo livello...e che porta ad alterare la realtà per fini propagandistici ignorando gli interessi dei territori e dei cittadini che li abitano.

Perciò ci sentiamo in dovere di spendere qualche parola di verità e smontare questa falsità.

Nella Legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio") non c'è alcun riferimento al sindaco del capoluogo per quanto riguarda le Province.

E poiché lo spirito di una legge, approvata dal Parlamento nella sua formulazione attuale e vigente, non si può inventare ma si deve trovare scritto nel testo; affermare qualcosa di diverso corrisponde a mentire. Sarebbe forse interessare scoprire se chi mente sa di farlo o semplicemente non ha mai letto la norma.

Allora leggiamo noi il testo normativo... 
E troviamo che solo in un caso eccezionale, quello della città metropolitana, c'è un esplicito riferimento al sindaco del capoluogo, il riferimento è tanto esplicito da rappresentare un vincolo: il sindaco metropolitano [n.d.r. in altre parole il "Presidente" di quelle province che sono state rimpiazzate dalle città metropolitane (es. Venezia, Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli...)] non può che essere il sindaco del capoluogo!

Nel testo di legge infatti c'è scritto nero su bianco e con poche parole facilmente comprensibili:

"19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo."

Per le Province, quelle "classiche" per intenderci, che sono un centinaio contro meno di una decina di città metropolitane in tutta Italia, a dispetto di tante chiacchiere di persone ignoranti, in mala fede o altro, nel testo di legge leggiamo, invece, che:

"60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni." 

Tanto che se il sindaco del capoluogo fosse in scadenza elettorale prima di diciotto mesi sarebbe ineleggibile a Presidente della Provincia, con buona pace di chi cerca un'inconsistente giustificazione a un comportamento che, evidentemente, è dettato da altre ragioni e obiettivi.

La logica, cioè lo spirito che basta leggere per trovare, della legge Delrio, è semplice e banalele città metropolitane, come dice il nome stesso, sono aggregati ampi caratterizzati fortemente, se non esclusivamente, dalla presenza del capoluogo e dalle sue specificità, cioè dalla presenza di una città che occupa un'area che nel tempo ha assunto una dimensione "metropolitana" e quasi inglobato ciò (gli altri comuni) che le è attorno.
Questa situazione è talmente rara ed eccezionale che non arrivano a 10 le città metropolitane in tutto il territorio nazionale.

Cosa ben diversa sono le province - un centinaio in tutta Italia - non a caso chiamati enti di "area vasta", nella cui "vastità" territoriale trovano posto numerose e diverse città, ognuna con il proprio sindaco e con le proprie peculiarità che sarebbe assurdo appiattire "automaticamente" su quelle del capoluogo e sarebbe anche un tradimento dello "spirito" della legge.

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